Accade sempre più spesso e sempre di più in pieno giorno: furti, effrazioni, vandalismi di fronte a cui anche le forze dell’ordine non possono essere di grande aiuto. Non ci sono testimoni, non ci sono segni evidenti, si sa solo che sono entrati dal balcone, entrando in cortile, oppure che nottetempo qualcuno ha deciso di decorare la facciata del tuo condominio con graffiti poco costruttivi, scomparendo poi nella notte. E se non ti attivi la prima volta che questo accade, prima o poi arriva il momento di installare telecamere di videosorveglianza condominiale.
Attenzione però: la videosorveglianza del condominio deve sottostare a regole precise per tutelare la privacy dei condomini, del vicinato o di terze persone. Vediamo insieme quali sono i passi da fare.
Cosa s’intende per videosorveglianza condominiale?
Sentirsi al sicuro o mettere al sicuro la propria casa è un diritto sacrosanto. Verificare con un sistema di videosorveglianza chi entra e chi esce, di diritto o illegalmente, o chi imbratta o danneggia le nostre proprietà ci permette di identificare e/o scoraggiare i malintenzionati.
Esistono principalmente due sistemi di videosorveglianza:
- Privato, per sorvegliare l’ingresso o le proprietà del singolo condomino, in cui non è necessario applicare le norme del Codice sulla Privacy né chiedere il permesso in assemblea condominiale, purchè l’impianto di videosorveglianza riprenda esclusivamente la proprietà del singolo, non la strada o le parti comuni
- Condominiale, per sorvegliare le aree comuni condominiali (cortile, giardino, posti auto, …), caso in cui è necessario seguire le norme del Codice sulla Privacy, segnalare la presenza delle telecamere, designare un titolare e un responsabile dei dati.
Garante privacy: la normativa per la videosorveglianza condominiale
Parliamo di filmare delle persone, il loro andirivieni da casa, di filmare i loro ospiti, una discussione di coppia in cortile… insomma non si tratta solo di riprendere dei reati o di tutelare la sicurezza, qui c’è bisogno di tutelare anche la privacy dei condomini. Quali sono le regole da seguire?
Partiamo ovviamente dal famigerato GDPR (General Data Protection Regulation) entrato in vigore il 25 maggio 2018 e il D.Lgs.n. 101/2018 che ne armonizza le finalità con il Codice privacy nazionale. Le regole stabilite, in accordo con le novità della “Riforma sul condominio” stabiliscono che:
- Immagini e suoni raccolti con un impianto di videosorveglianza debbano essere utilizzati solo per fini di sicurezza e solo dal Titolare del trattamento dati
- La presenza di telecamere deve essere opportunamente segnalata tramite cartelli messi a disposizione dal garante
- Le registrazioni non possono essere conservate per più di 24/48 ore. Per una conservazione maggiore va richiesta l’autorizzazione al Garante
E quando c’è un dipendente del condominio, ad esempio un portiere, un addetto alla pulizia degli spazi comuni o un giardiniere, come ci si regola? Sarà necessario per prima cosa richiedere l’autorizzazione all’ufficio provinciale dell’Ispettorato del Lavoro, producendo una documentazione tecnica che espliciti i motivi dell’installazione dell’impianto di videosorveglianza.
Il semplice consenso, anche scritto, del lavoratore non è sufficiente in quanto “non vale a scriminare la condotta del datore di lavoro che abbia installato i predetti impianti, in violazione delle prescrizioni dettate [n.d.r. accordo con rappresentanza sindacale o autorizzazione amministrativa], non assumendo alcun valore esimente la mancata opposizione dei lavoratori all'istallazione delle videocamere.”
Delibera dell’Assemblea, titolare e responsabile del trattamento delle immagini
Per dare il via libera all’installazione di un impianto di videosorveglianza i condomini devono deliberare in assemblea in merito all’installazione solo di telecamere nelle aree comuni dell’edificio e che inquadrino solo ed esclusivamente aree utilizzate da tutti (quindi non proprietà private dei singoli condòmini). È necessario che votino favorevolmente almeno il 50% più 1 degli intervenuti per almeno la metà del valore millesimale dell’edificio.
La decisione di installare telecamere di videosorveglianza nelle aree private del condominio (singoli appartamenti, garage, portoni e giardini privati, etc…) spetta al singolo condòmino, il quale deve però garantire, nel rispetto della privacy, che ogni telecamera inquadri solo aree di sua esclusiva proprietà.
Titolare del trattamento delle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza è il condominio che ha deciso e deliberato in assemblea. Il Responsabile del trattamento delle immagini è invece l’amministratore o una figura esterna da lui nominata, che riceve, revisiona e cancella le immagini dopo i termini previsti dal Garante.
L’amministratore deve anche contattare le aziende installatrici, richiede e valutare preventivi e far rispettare le norme del Provvedimento del Garante della Privacy, Allo stesso modo deve provvedere a far installare i cartelli “Area Videosorvegliata”
Costi e ripartizione delle spese per la videosorveglianza condominiale
Quando decidi di acquistare una telecamera per la videosorveglianza guardi subito in internet e scopri che, in teoria, potresti anche fare tutto da solo. È una cosa che sconsigliamo sempre, non fosse altro che per assicurare il buon funzionamento di un impianto sono necessarie diverse conoscenze tecniche. Ma è vero: è possibile. Il risultato…beh… possiamo assicurarti solo sul risultato del lavoro che facciamo noi. E spesso ci è capitato di dover intervenire per sistemare malfunzionamenti dovuti a inesperienza.
Tutt’altro paio di maniche quando si tratta di un impianto di videosorveglianza condominiale. In questo caso subentrano una serie di direttive e di complicanze burocratiche che devono coinvolgere necessariamente professionisti del settore che siano in grado di settare un impianto che funzioni e che rispetti tutte le normative.
Questo significa che oltre al costo delle singole telecamere (da 50 a 500€ l’una) è necessario aggiungere il costo della progettazione, del lavoro e della manutenzione.
I costi per l’installazione e manutenzione dell’impianto vengono solitamente divisi in base ai millesimi, ma esiste la possibilità di alcune deroghe:
- Se l’impianto è utile solo ad alcuni condòmini. In tal caso la spesa verrà suddivisa solo tra i condòmini che ne traggono utilità
- In sede di assemblea si delibera er una diversa ripartizione delle spese (es.: in parti uguali)
Bonus ristrutturazioni: confermata proroga a tutto il 2020
La nuova Legge di Bilancio, approvata in data 16 ottobre 2019, conferma la proroga, a tutto il 2020, del bonus Ristrutturazioni, grazie al quale sarà possibile beneficiare dell’agevolazione fiscale (detrazione del 50% delle spese per i lavori) prevista sugli interventi di ristrutturazione edilizia. Tra queste spese ci sono ovviamente tutti i lavori riguardanti le parti comuni del condominio.
Oltre agli interventi di manutenzione ordinaria, di ricostruzione di eventuali parti danneggiate della struttura, all’eliminazione delle barriere architettoniche, alla messa a punto di sistemi per agevolare la mobilità di disabili gravi, alle misure di risparmio energetico e di sicurezza sismica, sono comprese anche le spese per la prevenzione di atti illeciti quali furti, aggressioni e vandalismi mediante sistemi che prevedono anche le telecamere di videosorveglianza.
Quindi alla prossima assemblea l’impianto di videosorveglianza condominiale sarà uno dei punti all’ordine del giorno?